Le proposte di legge sul testamento biologico depositate in Parlamento sono attualmente sei. Tra esse, quella in fase più avanzata è attualmente ferma alla commissione Affari sociali, e mette insieme 16 proposte di legge depositate tra il 2013 e il 2016. Nel frattempo, a occuparsi della materia è stata un’altra istituzione dello Stato, alla quale normalmente non spetterebbe la funzione legislativa: la magistratura. In assenza di un testo specifico sulla materia, negli anni si sono accumulate le sentenze che hanno via via interpretato e applicato a casi specifici i principi contenuti nei vari codici in cui si parla di cure e della loro interruzione.
Il blog OpenPolis ha pubblicato una serie di articoli in cui chiarisce cosa dicono le norme italiane in proposito (spesso in contraddizione) e come stanno le cose nel resto d’Europa. Di testamento biologico parla in maniera non esplicita la Costituzione, quando all’articolo 32 stabilisce che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Questo principio generale è limitato da altre disposizioni, che prevalgono sulle scelte individuali del paziente. «A partire dal codice penale, che all’articolo 579 punisce con la reclusione da 6 a 15 anni l’omicidio del consenziente, reato che potrebbe configurarsi in caso di eutanasia passiva. Inoltre l’articolo 593 punisce l’omissione di soccorso, di cui potrebbe essere accusato il medico dopo l’interruzione della nutrizione artificiale o per l’arresto del respiratore automatico». In proposito si esprime anche il codice civile, all’articolo 5: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica». Su questo corpus normativo si è costruita negli anni la giurisprudenza, che però in Italia non costituisce fonte normativa, dunque casi giuridici molto simili possono portare a esiti molto diversi, mancando un testo di riferimento.
L’accordo internazionale di riferimento sul testamento biologico è la cosiddetta convenzione di Oviedo (Convenzione sui diritti umani e la biomedicina), firmata nel 1997 e ratificata dall’Italia nel 2001. All’articolo 5 del testo si legge che «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso». Proseguendo, l’articolo 9 dice che «I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione». Il testo è dunque molto esplicito (anche se «tenuti in considerazione» non è una formula così chiara), e in teoria imporrebbe agli Stati che l’hanno firmato e ratificato (quindi anche l’Italia) di recepirne i princìpi.
Sono passati vent’anni dalla firma (16 dalla ratifica), e le idee sono ancora molto confuse. C’è da dire che l’Italia non è sola in questa lacuna normativa, visto che all’interno dell’Ue (considerando anche il Regno Unito) sono 15 i Paesi in cui il testamento biologico non è regolato, Italia compresa, e cioè: Estonia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Latvia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Dall’altra parte ci sono 13 Paesi (Regno Unito, Austria, Croazia, Spagna, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svizzera, Lussemburgo, Portogallo, Germania) in cui il cittadino ha la possibilità di stabilire in anticipo quali trattamenti sanitari rifiutare in caso di gravi incidenti o malattie. Il parere è legalmente vincolante, con vari limiti a seconda dei Paesi, in 12 di essi. In Francia la volontà del paziente rappresenta solo uno degli elementi che andranno a costituire la valutazione complessiva sulla decisione. Sono poi quattro i Paesi in cui è legale l’eutanasia attiva (o suicidio assistito): Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.
Il testamento biologico è quindi un argomento che divide non solo l’Italia, ma sul quale il nostro Paese ha preso impegni precisi addirittura vent’anni fa, senza mantenerli. Torniamo sull’argomento ora che non se ne parla quasi più, in questa pausa che ci separa dal prossimo caso di cronaca che faccia dire a tutto l’arco del Parlamento: «Ora una legge subito». E dopo cinque minuti tutti impegnati a parlare d’altro.
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